Illecito arricchimento del dante causa e di conseguente indebito arricchimento degli eredi (Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la regione Toscana sentenza numero 245 del 10 aprile 2006)

Nel caso esaminato la disciplina del rapporto controverso, che è il rapporto obbligatorio che nasce dall'esercizio dell'azione di responsabilità per danno all'erario, è quella contenuta nell'art. 1 - comma 1 - della legge 14 gennaio 1994, n. 20, secondo la quale la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti è personale, ma essa si estende agli eredi nei casi di illecito arricchimento del dante causa e di conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi.

Alla luce di tale disposizione occorre, quindi, che per aver la qualità di parte del processo è necessario sia acquisita la qualità di erede, in mancanza di tale qualità manca il legittimato a contraddire, per cui non solo non può dirsi instaurato il contraddittorio, ma, più a monte, manca un requisito dell'azione secondo quanto si è prima considerato che la rende inammissibile.

Agli atti del fascicolo processuale, come ricordato nella parte in fatto, è acquisita la rinuncia all'eredità degli evocati in giudizio, che sono figli e coniuge del sig. ***, i quali, dunque, non hanno alcuna legittimazione a contraddire la pretesa dedotta dalla procura attrice, ciò che per costante giurisprudenza della Suprema Corte (ex multis, Cass. Sez. 2, 29 aprile 2003 n. 6649 e recentissima: Cass. Sez.2 n. 1507 del 2006) comporta la dichiarazione di inammissibilità della domanda attrice>

 

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